Art. 4.
(Detenzione e sicurezza).

      1. La detenzione e l'accompagnamento di cani potenzialmente pericolosi sono consentiti previo ottenimento della licenza amministrativa di cui all'articolo 5.
      2. È fatto divieto di trasportare sui mezzi di trasporto pubblico o di far circolare in luoghi pubblici e locali aperti al pubblico i cani appartenenti alle razze di cui all'articolo 2. L'accesso alla pubblica via e alle parti comuni degli immobili è consentito esclusivamente nel caso l'animale sia provvisto di guinzaglio e museruola. In nessun caso l'animale può essere

 

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condotto da un minore di anni diciotto o da persona maggiorenne non abilitata ai sensi dell'articolo 5.
      3. Nella pubblica via, nelle parti comuni degli immobili, sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi e spazi pubblici o aperti al pubblico, i cani potenzialmente pericolosi devono essere dotati di guinzaglio e museruola. In nessun caso l'animale può essere condotto da un minore di anni diciotto o da persona maggiorenne non abilitata ai sensi dell'articolo 5.
      4. Le strutture di ricovero e gli spazi privati dell'abitazione del detentore di un cane potenzialmente pericoloso devono uniformarsi alle seguenti caratteristiche, al fine di evitare che l'animale se ne allontani privo di controllo e provochi danni a terzi:

          a) le pareti e le recinzioni devono essere sufficientemente alte e robuste e fissate in modo da sopportare il peso e la pressione dell'animale;

          b) le porte e i recinti devono essere resistenti e solidi, tali da impedirne l'apertura accidentale o da parte dell'animale stesso, tramite idonei meccanismi di sicurezza;

          c) la presenza di un cane potenzialmente pericoloso deve essere adeguatamente segnalata con l'avvertenza «cane potenzialmente pericoloso» posta all'esterno del recinto e dell'abitazione del detentore.

      5. Con apposito regolamento del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri di sicurezza delle strutture di cui al comma 4 e sono fissati gli spazi minimi vitali da assicurare all'animale. La certificazione di sicurezza di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), deve essere depositata presso il Registro di cui al comma 1 del medesimo articolo 5 del comune di residenza del detentore dell'animale e a cura dello stesso, sotto forma di certificazione di conformità al regolamento di cui al primo periodo del presente comma, emessa dal

 

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costruttore o installatore. È ammessa l'autocertificazione.